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Organi di indirizzo politico-
L'unico organo di indirizzo politico-
Il consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA. Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Viene presieduto da un genitore, mentre il segretario verbalizzante è individuato di volta in volta, solitamente tra la componente docente.
Il dettaglio dei compiti e delle funzioni del consiglio d'istituto e la sua composizione attuale sono disponibili nella sezione Organi collegiali (link) del sito.
Le riunioni del consiglio d'istituto si svolgono in orario non coincidente con l'orario delle lezioni.
La partecipazione al consiglio d'Istituto è elettiva e gratuita: ai partecipanti non viene corrisposta alcuna indennità, né gettone di presenza, né agevolazione o permesso alcuno (per i dipendenti).
Per essere eletti non è prevista la presentazione di alcun curriculum o il possesso di requisiti particolari se non quelli previsti per essere elettori della rispettiva rappresentanza (docenti e personale dell'Istituto; alunni o genitori di alunni regolarmente iscritti).
Dlgs 33/2013 -
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Provvedimenti relativi alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi politici amministrativi.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Elenco voci di Amministrazione Trasparente non previste per la scuola
Articolazione degli uffici
Dati relativi all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Art. 13 c. 1 lett. b,c
Art. 13 -
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle PEC
Art. 13, c. 1 lett. d
Art. 13 -
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.